Nomina consigliere di fiducia

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

 

OGGETTO: nomina consigliere di fiducia

 

Si informano gli studenti e tutto il personale, docente e ATA, che il Collegio dei Docenti, in data 26/04/2022, ha affidato, all0unanimità, l’incarico di consigliere di fiducia alla prof.ssa Angela Nero, già referente alle Pubbliche Relazioni.

Tale designazione segna l’inizio di una nuova tradizione per l' IIS "L.Costanzo". 

Al Consigliere di fiducia ci si può rivolgere per eventuali segnalazioni su episodi di discriminazione, molestie sessuali e morali o casi di mobbing. La sua azione è ispirata all’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, detta anche Carta di Nizza e proclamata il 7 Dicembre 2000 esordisce all’art. 1 con l’affermazione secondo la quale “la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

La salvaguardia  della dignità umana è posta addirittura antecedentemente alla “tutela del diritto alla vita per ogni individuo” sancita nell’ art. 2 del trattato, a dimostrazione dell’eccezionale significanza e rilievo di tale valore.

Il Consigliere di fiducia ha il compito di favorire il dialogo all’interno dell’organizzazione, nell’ottica di promuovere il benessere dei lavoratori, e collaborare nel garantire un ambiente di studio e di vita scolastica sereno.  

Il servizio è volto alla prevenzione e alla soluzione di situazioni discriminanti, anche nei confronti degli studenti, che hanno il diritto di vivere il mondo universitario privo da situazioni di disagio.

A scanso di equivoci e a dispetto del nomen, il Consigliere/a di fiducia (a volte definito consulente di fiducia)  non è un organo consultivo che dispensa pareri al management nel quadro di un rapporto fiduciario, ma una “parte imparziale” deputata a raccogliere nell’organizzazione lavorativa segnalazioni riguardo atti di discriminazione, molestie sessuali e morali, vicende di mobbing e porre ad esse concreto rimedio, con tecniche di prevenzione e di risoluzione. 

Per discriminazione si intende  ogni tipo di discriminazione, sia diretta che indiretta, e quindi qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le persone in ragione del genere, dell’appartenenza etnica, della razza, della religione, dell’orientamento sessuale, delle opinioni personali e politiche, dell’handicap,  dell'età, o di altri fattori. 

Per molestia sessuale si intende  la richiesta di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale.

Per molestia morale o psicologica si intende ogni comportamento indesiderato, fisicamente o psicologicamente suscettibile di creare un ambiente  ostile, umiliante, degradante  o offensivo  dell’integrità psicofisica della persona, o che può  causare danni all’ immagine di sé  o alla professionalità dell’ individuo. nonché ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti configuranti molestia, inclusi i testimoni dell’ evento lesivo.  
Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive denigratorie e vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.

Si è quindi in presenza di una sorta di “sentinella di situazioni di disagio lavorativo” deputata alla loro composizione e risoluzione, in applicazione di un Codice di condotta interno che configura regole sostanziali e procedurali dirette ad informare e guidare la sua azione di assistenza.

Per straining si intende una condotta vessatoria caratterizzata da una azione di molestia unica ed isolata, che tende a far cadere la propria vittima in una situazione di stress forzato, i cui effetti negativi sono duraturi nell’ambiente lavorativo. In altre parole, nello “straining” non vi è la “continuità” delle azioni vessatorie tipica del mobbing.

 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Mongiardo

 

Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti. Per approfondimenti visualizza la nostra cookie policy

Nascondi questo messaggio
Cookie Policy