Ferie dei docenti-precisazioni

Comunicazione

                                                             Per i docenti

 

 

 OGGETTO: fruizione ferie durante l'attività didattica

 

Poiché stanno pervenendo alla Scuola richieste di ferie da parte di docenti, è opportuno chiarire che se i giorni di ferie (fino ad massimo di 6), sono richiesti durante i periodi di svolgimento dell’attività didattica, va presentata una formale domanda al Dirigente scolastico, il quale deve prima valutare la richiesta e poi può autorizzarla se vi è la possibilità di sostituire i docenti, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, cioè non si possono sostituire i docenti in ferie utilizzando ore eccedenti a pagamento.

Se, invece, i 6 giorni di ferie sono richiesti per motivi personali, in aggiunta ai 3 giorni di permesso annui, il dirigente può autorizzarli anche, se necessario, utilizzando le ore eccedenti (a pagamento).

Tuttavia, è opportuno chiarire che la fruizione di questi 6 giorni di ferie sotto forma di motivi personali DEVE ESSERE DOCUMENTATA, ANCHE CON AUTOCERTIFICAZIONE, E NON E’ AUTOMATICA, perchè deve essere preventivamente valutata dal dirigente, il quale, ha il dovere di organizzare il servizio didattico e potrebbe avere difficoltà a sostituire il docente in ferie. Ad esempio, potrebbe capitare che in quel dato giorno si prevedano moltissime assenze e i docenti in servizio potrebbero non essere sufficienti a coprire le classi (dal momento che molti docenti non sono disponibili a svolgere ore di supplenza, neppure con la banca ore).

Pertanto, si ribadisce che le richieste di ferie per motivi personali durante l’attività didattica, creando alla Scuola non poche difficoltà nell’organizzazione del servizio, VANNO RICHIESTE CON UN CONGRUO ANTICIPO E NON ALL’ULTIMO MOMENTO, E, SOPRATTUTTO, DEVONO ESSERE DOCUMENTATE/AUTOCERTIFICATE. Non sono ammesse richieste generiche, che in futuro potranno essere rifiutate se non adeguatamente motivate.

Per correttezza di informazione, si riportano gli art. 13 e 15 del CCNL Scuola 2006-2009, ancora vigenti, di cui si consiglia la lettura.

 

ART.13 - FERIE   1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del 22 computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI    1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 24 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonella Mongiardo

 

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